Nuovi obblighi RC Auto

Dal 23 dicembre 2023 su tutti i prodotti Auto che offrono la garanzia R.C.A. sono entrate in vigore le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 di Recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Quadro normativo di riferimento

Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184

Il D.Lgs 22 novembre 2023 n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della Direttiva 2009/103/ce concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (“D.Lgs. n. 184/2023”), rafforza ulteriormente la tutela dei terzi danneggiati.

A decorrere dal 23/12/2023, nel Codice delle Assicurazioni Private ("CAP”) vengono introdotte le seguenti novità:

Obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazione Private e dall’art. 193 del Codice della strada, si applica a:

– Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

➢ Velocità di progetto massima superiore a 25 km/h
➢ Peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h

– Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al precedente punto 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno

– Veicoli elettrici leggeri da individuarsi con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/2023

➢ Utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente
➢ A prescindere dalle caratteristiche dei veicoli, dal terreno su cui sono utilizzati, dal fatto che siano fermi o in movimento, anche se utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.

L’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 122 del CAP riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo predetto, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

Non sono soggetti all’obbligo di assicurazione:

– Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, ad esempio quelli destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione, quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, come ad esempio in caso di fermo amministrativo, confisca e sequestro disposti dall’autorità amministrativa o giudiziaria

– Veicoli inidonei all’uso come mezzi di trasporto e quelli il cui utilizzo è volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria

Il diritto di sospensione del contratto di assicurazione R.C.A. può essere esercitato tramite formale comunicazione alla Società, da trasmettersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, nelle seguenti modalità:

➢ Il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità
➢ Per i veicoli di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri), il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato di cui sopra, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità
➢La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all’Assicurato.

PERIMETRO DI COPERTURA DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.

Dal 23 dicembre 2023, nel rispetto del dettato normativo, la copertura R.C.A. è da intendersi operativa anche:

  • In aree private
  • In zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, quali le aree aeroportuali
  • Quando il veicolo è fermo, ad esempio durante le operazioni di carico e scarico con mezzi meccanici, purché usati in conformità alla funzione del veicolo

Quanto precede ha validità per tutte le polizze in vigore comprensive della garanzia R.C.A. comprese quelle stipulate antecedentemente al 23/12/2023.

LA RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.

Dal 23 dicembre 2023 il Contraente di polizza può esercitare il diritto di risoluzione della copertura R.C.A., oltre che nei casi di veicolo formalmente ritirato dalla circolazione anche nei seguenti nuovi casi:

  • Veicolo in idoneo all’uso come mezzo di trasporto, tramite formale comunicazione alla Società (autocertificazione sottoscritta)
  • Veicolo per il quale viene documentato il divieto all’uso, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, come ad esempio fermo amministrativo, confisca e sequestro

Quanto precede ha validità per tutte le polizze in vigore comprensive della garanzia R.C.A. comprese quelle stipulate antecedentemente al 23/12/2023.

LA SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.

Dal 23 dicembre 2023 è possibile esercitare il diritto di sospensione volontaria della copertura R.C.A. tramite formale comunicazione alla Società (autocertificazione sottoscritta) nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • Indicazione preventiva del termine di scadenza della sospensione, fermo che la sospensione potrà avere una durata complessiva non superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità di polizza
  • La sospensione in essere potrà essere prorogata più volte, la possibilità di proroga del termine di sospensione inizialmente richiesto, richiede una nuova autocertificazione sottoscritta da presentare alla Società almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso
  • Per i Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri, la durata complessiva della sospensione non può essere superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità di polizza. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa la formale comunicazione alla Società di cui al precedente punto b) da effettuarsi almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso
  • La sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione dell’informazione nella banca dati dell’ANIA (Servizio Informativo Controllo dei veicoli). Se tale data risultasse successiva a quella di sospensione richiesta, la Società ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’assicurato.

Quanto precede ha validità per tutte le polizze in vigore comprensive della garanzia R.C.A. comprese quelle stipulate antecedentemente al 23/12/2023.

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